Art. 14.
(Tutela della flora).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentite, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato:

          a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi diplomati e degli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

          b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.